TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Il decreto legislativo 81/2008 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il servizio in tutti i settori di attività, pubblici e privati. I rischi che derivano dalla guida di un autoveicolo aziendale fanno parte di quelli collegati allo svolgimento della mansione lavorativa.
Lo stesso decreto prevede che tali rischi:
siano considerati e valutati per la corretta stesura del documento sulla sicurezza;
siano ridotti il più possibile attraverso un adeguato percorso formativo dedicato a chi utilizza, per mansione di lavoro diretta ed indiretta, l'autoveicolo aziendale.
I costi per la formazione del personale sostenuti da una azienda o da un lavoratore autonomo sono deducibili dal reddito, come stabilito all'art. 4 comma 2, L. 383 del 18/10/2001.
Obbligo di informazione del rischio guida da parte del datore di lavoro
Tra gli obblighi non delegabili posti in capo al datore di lavoro, l'art. 17 del D.Lgs. 81/08 indica «la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28».
Disciplinando dettagliatamente i contenuti di tale documento, l'art. 28 prevede - tra l'altro - che esso contenga «una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa», «l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati»; nonché «l’individuazione delle mansioni che even-tualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento».
A norma dell'art. 36, il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione «sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia» e inoltre «sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate».
Un altro richiamo si trova nell'art. 37, a norma del quale «il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza (...) con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda».